Contributo, sotto forma di credito d’imposta, in relazione alle spese sostenute nell’anno 2024 dai gestori di aziende agricole per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola. Credito d’imposta formazione agricoltura.
Decreto recante criteri e modalità per l’attuazione del contributo,
sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 15 marzo 2024, n. 36 – registrato alla Corte dei conti in data 09/05/2025, n. 698. Il decreto è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Soggetti beneficiari: imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Progetti finanziabili:
a) spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese.
Agevolazioni: credito d’imposta pari all’80% delle spese 80% sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo concedibile di € 2.500,00 per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4, e, comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo fruibile, determinato ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è presentata la comunicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
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